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Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversita’ Culturale

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L’Accademia di Filosofia delle Scienze Umane  (AFSU) ritiene fondamentale la   

Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversita’ Culturale ,

adottata nella 31-ma sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO di Parigi il 2 novembre 2001, nel seguito integralmente riportati.

L’AFSU pertanto si propone di difendere diritti e dignità dell’uomo, della sua diversità culturale, dei malati e dei fanciulli. Tale scelta dovrà tener conto delle particolari condizioni storiche e contingenti in cui versa l’umanità. Nel mondo in cui viviamo, la difesa della dignità umana significa, in una visione più generale, anche e forse rincipalmente, la difesa delle minoranze etniche, dei deboli e dei perseguitati, da realizzare  con il più alto impegno morale e intellettuale.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL’UNESCO SULLA DIVERSITA’ CULTURALE  

(Adottata all’unanimità durante la 31-ma sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, Parigi, 2 novembre 2001)

La Conferenza Generale, impegnata alla piena realizzazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e in altri strumenti giuridici universalmente riconosciuti, quali i due Patti Internazionali del 1966 relativi l’uno ai diritti civili e politici e l’altro ai diritti economici, sociali e culturali.

 

Ricordando che il Preambolo dell’Atto costitutivo dell’UNESCO afferma  ” … che, esigendo la dignità dell’uomo, la diffusione  della cultura e educazione di tutti in una prospettiva di giustizia, libertà e pace, ciò comporta per tutte le nazioni doveri sacri da rispettare in uno spirito di mutua assistenza“.

Ricordando inoltre il suo primo articolo che attribuisce all’UNESCO, tra gli altri compiti, quello di promuovere “gli accordi internazionali che riterrà utili per facilitare la libera circolazione delle idee attraverso il dialogo e l’immagine”.

Facendo riferimento alle disposizioni relative alla diversità culturale e all’esercizio dei diritti culturali che compaiono tra gli strumenti internazionali promossi dall’UNESCO .

Riaffermando che la cultura deve essere considerata come l’insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze.

Constatando che la cultura si trova al centro dei dibattiti odierni sull’identità, la coesione sociale e lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

Affermando che il rispetto della diversità delle culture, la tolleranza, il dialogo e la cooperazione in un clima di fiducia e di mutua comprensione sono tra le migliori garanzie di pace e di sicurezza internazionali.

Auspicando una più vasta solidarietà fondata sul riconoscimento della diversità culturale, sulla presa di coscienza dell’unitarietà del genere umano e sullo sviluppo degli scambi interculturali.

Considerando che il processo di globalizzazione, facilitato dal rapido sviluppo delle nuove tecnologie d’informazione e comunicazione, pur costituendo una sfida per la diversità culturale, crea tuttavia le condizioni per un dialogo rinnovato tra culture e civiltà.

Consapevole del compito specifico, affidato all’UNESCO, nell’ambito delle Nazioni Unite, di tutelare e promuovere la ricchezza delle diversità culturali, Proclama i seguenti principi e adotta la presente Dichiarazione: realtiva a

IDENTITA’, DIVERSITA’ E PLURALISMO

 

Articolo 1 – La diversità culturale, patrimonio comune dell’Umanità.    La cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. La diversità si rivela attraverso gli aspetti originali e le diverse identità presenti nei gruppi e nelle società che compongono l’Umanità. Fonte di scambi, d’innovazione e di creatività, la diversità culturale è, per il genere umano, necessaria quanto la biodiversità per qualsiasi forma di vita. In tal senso, essacostituisce il patrimonio comune dell’Umanità e deve essere riconosciuta e affermata a beneficio delle generazioni presenti e future.

 

Articolo 2 – Dalla diversità al pluralismo culturale.    Nelle nostre società sempre più diversificate, è indispensabile assicurare un’interazione armoniosa e una sollecitazione a vivere insieme di persone e gruppi dalle identità culturali insieme molteplici,varie e dinamiche. Politiche che favoriscano l’integrazione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzia di coesione sociale, vitalità della società civile e di pace. Così definito, il pluralismo culturale costituisce la risposta politica alla realtà della diversità culturale. Inscindibile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce gli scambi culturali e lo sviluppo delle capacità creative che alimentano la vita pubblica.

 

Articolo 3 – La diversità culturale, fattore di sviluppo.    La diversità culturale amplia le possibilità di scelta offerte a  ciascuno; è una delle fonti di sviluppo, inteso non soltanto intermini di crescita economica, ma anche come possibilità di  accesso ad un’esistenza intellettuale, affettiva, morale e  spirituale soddisfacente.

DIVERSITA’ CULTURALE E DIRITTI DELL’UOMO

 

Articolo 4 – I diritti dell’uomo, garanti della diversità culturale., La difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inscindibile dal rispetto della dignità della persona umana. Essa implica l’impegno a rispettare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, in particolare i diritti delle minoranze e dei popoli autoctoni. Nessuno può invocare la diversità culturale per minacciare i diritti dell’uomo garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata.

 

Articolo 5 – I diritti culturali, ambito favorevole alla diversità culturale.  I diritti culturali sono parte integrante dei diritti dell’uomo, che sono universali, inscindibili e interdipendenti. Il libero svolgersi di una diversità creativa esige la piena realizzazione dei diritti culturali, quali sono definiti all’Articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Tra i quali, in particolare, l’Accordo di Firenze del 1950 e il relativo Protocollo di Nairobi del 1976, la Convenzione Universale sui diritti d’autore del 1952, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale del 1966, la convenzione relativa alle misure da adottare per vietare e impedire l’importazione, l’esportazione e il transito delle proprietà illecite dei beni culturali del 1970, la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972, la Dichiarazione dell’ UNESCO sulla razza e sui pregiudizi razziali del 1978, la Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista del 1980 e la Raccomandazione sulla tutela della cultura tradizionale e popolare del 1989. Definizione conforme alle conclusioni della Conferenza mondiale sulle politiche culturali (MONDIACULT, Messico, 1982), della Commissione mondiale della cultura e dello sviluppo (Notre Diversité Créatrice , 1995) e della Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (Stoccolma, 1998).

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